Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di ieri, 16 ottobre, ha approvato le nuove misure sulla semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese.
Il “nuovo” provvedimento rappresenta un proseguimento dell’opera intrapresa con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. “Semplifica Italia” del 27 gennaio 2012) e, nelle intenzioni del Governo dovrà fornire un importante contributo al rispetto degli impegni assunti a livello comunitari per la riduzione degli oneri amministrativi.
In materia edilizia, in particolare, il decreto dovrebbe (finalmente) disciplinare la certezza dei tempi di conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
E' stato, invece, eliminato il silenzio-rifiuto per il rilascio dei P.d.C. nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. In questo caso, il provvedimento dovrà essere sempre espresso in base ai principi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990.
Inoltre per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica, al fine di assicurare la certezza dei tempi di conclusione del procedimento, si prevede l’obbligo dell'amministrazione competente, una volta decorso il termine, ridotto a 45 giorni per l’espressione del parere da parte del soprintendente, di provvedere sulla domanda di autorizzazione.
Attendiamo ora di leggere il testo, che sarà pubblicato nei prossimi giorni nella Gazzetta Ufficiale, prima di analizzare gli effetti che potrà avere in concreto la normativa.
Il “nuovo” provvedimento rappresenta un proseguimento dell’opera intrapresa con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. “Semplifica Italia” del 27 gennaio 2012) e, nelle intenzioni del Governo dovrà fornire un importante contributo al rispetto degli impegni assunti a livello comunitari per la riduzione degli oneri amministrativi.
In materia edilizia, in particolare, il decreto dovrebbe (finalmente) disciplinare la certezza dei tempi di conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
E' stato, invece, eliminato il silenzio-rifiuto per il rilascio dei P.d.C. nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. In questo caso, il provvedimento dovrà essere sempre espresso in base ai principi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990.
Inoltre per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica, al fine di assicurare la certezza dei tempi di conclusione del procedimento, si prevede l’obbligo dell'amministrazione competente, una volta decorso il termine, ridotto a 45 giorni per l’espressione del parere da parte del soprintendente, di provvedere sulla domanda di autorizzazione.
Attendiamo ora di leggere il testo, che sarà pubblicato nei prossimi giorni nella Gazzetta Ufficiale, prima di analizzare gli effetti che potrà avere in concreto la normativa.
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