Un accordo verbale con la P.A. in relazione alla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri non giustifica la sospensione del pagamento degli oneri di urbanizzazione originariamente determinati, in quanto tali accordi, per essere validi e vincolanti, devono essere stipulati per iscritto.
In questo senso si è espressa la Prima Sezione del TAR Piemonte, nella sentenza n. 356/2013, chiamata a giudicare sul ricorso proposto da un'impresa che, pendenti trattative con il Comune di Alessandria, aveva sospeso il pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione, con la conseguente applicazione delle sanzioni per il ritardato pagamento.
L'impresa, nel ricorso, ha sostenuto che fosse stato concluso un accordo con il Comune per la realizzazione di un progetto da portare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, mentre l'Ente ha sostenuto che lo stesso non si fosse mai perfezionato.
Il TAR ha chiarito che, anche qualora l'impresa avesse provato l'esistenza di un accordo verbale fra le parti, questo avrebbe dovuto considerarsi invalido perchè carente del requisito della forma scritta, necessario per la validità della convenzione, così come affermato dalla Corte di Cassazione, in numerose sentenze, fra cui la n.18563 del 2011.
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