Passa ai contenuti principali

Lottizzazione abusiva in presenza di divisione ereditaria: le indicazioni del Consiglio di Stato

L'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, che disciplina la fattispecie della lottizzazione abusiva, stabilisce al comma 10 che le disposizioni contenute nella norma, non si applicano "alle divisioni ereditare, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù".
Quando, tuttavia, la divisione ereditaria può integrare l'illecito di lottizzazione abusiva? 
Lo chiarisce il Consiglio di Stato nella recente sentenza del 18.09.2012 n. 4947.
I fatti. 
Cinque eredi procedono al frazionamento di un'unica particella della superficie originaria di mq. 10.800 in 7 lotti, di superficie inferiore al minimo consentito dalle N.T.A. di P.R.G. per la zona di destinazione. 
Il Comune di Roma, con proprio provvedimento, ingiunge la sospensione della lottizzazione abusiva, l'interruzione delle opere, il divieto di disporre per atto fra vivi delle aree, l'acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale con immissione in possesso e la demolizione d'ufficio con trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
Gli eredi presentano ricorso contro il provvedimento del Comune di Roma avanti al T.A.R.del Lazio, che con la sentenza n. 05507/2007 lo respinge. I soccombenti decidono di appellare la sentenza.
Il Consiglio di Stato preliminarmente chiarisce che l'accertamento della fattispecie relativa alla c.d. lottizzazione negoziale (che può configurarsi anche nei casi previsti dal comma 10 dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001) implica la verifica degli elementi indicati dall'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, dai quali è possibile desumere chiaramente la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti. In tali ambiti, se dall'attività negoziale emerge chiaramente tale scopo, non è necessario verificare la contemporanea esistenza di tutti gli indici rilevatori indicati dall'art. 30.
Il Consiglio di Stato dichiara, quindi, infondato l'appello promosso dagli eredi, ritenendo sussistente la lottizzazione abusiva, in quanto, la situazione esaminata appare del tutto "inidonea ad evidenziare un semplice frazionamento a fine ereditari", essendo invece indice di "un'inequivoca volontà dei ricorrenti di destinare l'area agricola ad edificazione e di lucrare sui due lotti in esubero". 
Quest'ultimo elemento (la presenza di un numero di lotti superiore a quello degli eredi) è stato considerato dal Consiglio di Stato come un elemento chiave per ritenere integrata la fattispecie di lottizzazione abusiva.
Gli ulteriori elementi che hanno indotto il Consiglio a confermare la presenza della lottizzazione abusiva sono:
- la presenza di opere di urbanizzazione;
- la dimensione dei lotti, inferiore al minimo richiesto dalle N.T.A. di P.R.G. per la zona di destinazione;
- il frazionamento di un'area agricola, posta in una zona soggetta a vincolo paesaggistico.
Occorre, infine, tenere in considerazione che il Consiglio ha ritenuto irrilevante la notizia di archiviazione del procedimento penale a carico degli appellanti, in base al principio della separazione fra i processi.



Commenti

Post popolari in questo blog

Demolizione e ricostruzione in pendenza di procedimento di condono

In una recentissima sentenza del TAR Puglia (la n. 2004 del 28.11.2012), la giurisprudenza si pronuncia su una fattispecie interessante : un Comune annulla la richiesta di condono presentata da un proprietario in quanto la ricorrente avrebbe demolito e poi ricostruito ex novo l’immobile da condonare con variazione della superficie e del volume. Secondo la tesi della deducente, invece, era stato sostituito il solaio, erano stati rinforzati i muri perimetrali e demoliti i tramezzi interni, mediante opere tutte riconducibili alla manutenzione straordinaria. Il TAR, nella sentenza indicata, chiarisce che in pendenza di procedimento di condono, gli unici interventi edilizi consentiti sul manufatto sono quelli diretti a garantirne l'integrità e la conservazione del medesimo . Pertanto,tali interventi di regola non possono spingersi sino alla demolizione e ricostruzione (né totale né parziale), salvo che essi risultino in qualche modo indispensabili ma, in tal caso, l'interessat...

Semplifica-Italia: le misura nell'ambito dell'edilizia

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di ieri, 16 ottobre, ha approvato le nuove misure sulla semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese.  Il  “nuovo” provvedimento rappresenta un proseguimento dell’opera intrapresa con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. “Semplifica Italia” del 27 gennaio 2012) e, nelle intenzioni del Governo dovrà fornire un importante contributo al rispetto degli impegni assunti a livello comunitari per la riduzione degli oneri amministrativi. In materia edilizia, in particolare, il decreto dovrebbe (finalmente) disciplinare  la certezza dei tempi di conclusione del procedimento   per il rilascio del permesso di costruire .  E' stato, invece, eliminato il silenzio-rifiuto per il rilascio dei P.d.C. nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. In questo caso, il provvedimento dovrà essere sempre espresso in base ai principi stabiliti dalla le...

Anno nuovo, blog nuovo. Sottotitolo: nuovo indirizzo blog

Anno nuovo, titolo nuovo. Per la mia professoressa di italiano, il peccato mortale per antonomasia era il famigerato "fuoritema". Fedele alla mia impostazione classica e alla pignoleria che saltuariamente mi coglie come un raptus incontrollabile, ho ritenuto che fosse giunto il momento di cambiare il titolo e, quindi, l'URL di questo mio blog professionale. E' mia intenzione, infatti, non parlare soltanto di urbanistica e dei temi legati a questa interessante area del diritto, ma a tutto ciò che riguarda gli immobili, dal punto di vista giuridico. Spero che apprezzerete. Buon 2013! Marzia