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Visualizzazione dei post da maggio, 2013

Contributo per gli oneri di urbanizzazione: quando e come calcolare l'importo dovuto

Fra il momento della richiesta di un permesso di costruire e il rilascio del titolo, possono trascorrere mesi, durante i quali il Comune può procedere ad aggiornare le tabelle per il calcolo degli oneri di urbanizzazione. Sorge, quindi, un dubbio, quali sono gli oneri che il Comune può legittimamente applicare? Quelli vigenti al momento della domanda o al rilascio del titolo abilitativo? Dalla lettura della giurisprudenza amministrativa si può desumere il seguente principio generale, che permette dare una risposta ai quesiti: l'obbligo del cittadino di corrispondere il contributo   nasce al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio ( Cons. Stato 13.06.2003 n. 3332) , quindi è a tale momento che bisogna fare riferimento per il calcolo del contributo  (Cons. Stato 19.07.2004 n. 5197). Da tale principio discende che: gli oneri di urbanizzazione devono essere calcolati sulla base delle  tabelle approvate dal Comune e vigenti alla data di rilascio del titolo abil

Oneri di urbanizzazione: l'accordo verbale col Comune non sospende il pagamento

Un accordo verbale con la P.A. in relazione alla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri non giustifica la sospensione del pagamento degli oneri di urbanizzazione originariamente determinati, in quanto tali accordi, per essere validi e vincolanti, devono essere stipulati per iscritto. In questo senso si è espressa la Prima Sezione del TAR Piemonte, nella sentenza n. 356/2013 , chiamata a giudicare sul ricorso proposto da un'impresa che, pendenti trattative con il Comune di Alessandria, aveva sospeso il pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione, con la conseguente applicazione delle sanzioni per il ritardato pagamento.  L'impresa, nel ricorso, ha sostenuto che fosse stato concluso un accordo con il Comune per la realizzazione di un progetto da portare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, mentre l'Ente ha sostenuto che lo stesso non si fosse mai perfezionato.  Il TAR ha chiarito che, anche qualora l'impresa avesse provato

Abusi edilizi: sanzionabile anche l'acquirente incolpevole

In una recente sentenza, il Consiglio di Stato ( n. 2063 del 30.04.2013 ) ha confermato che la sanzione amministrativa comminata dal Comune quando non sia possibile procedere alla demolizione dei manufatti abusivi (i) non necessita di alcuna motivazione (neppure nel caso in cui sia intercorso un lungo lasso temporale fra l'abuso e la sanzione) e (ii) p uò essere comminata anche nei confronti dell'acquirente incolpevole che ne abbia scoperto l'esistenza dopo aver sottoscritto l'atto pubblico di compravendita. La pronuncia è interessante, in quanto alcune sentenze avevano affermato il dovere del Comune di motivare  tali sanzioni (Cons. Stato n. 247/1996, T.A.R. Piemonte, 13.3.2002, n. 636, T.A.R. Lombardia, Milano, 3.10.2001, n. 6250), qualora fra il momento dell'abuso e l'applicazione della sanzione fosse trascorso un tempo così lungo da determinare un affidamento incolpevole del privato nella legittimità dell'opera realizzata.  Secondo la sentenza