Come preannunciato nei giorni scorsi, nella riunione di ieri del Consiglio dei Ministri è stato approvato il decreto legge per le infrastrutture.
Un pacchetto di provvedimenti che dovrebbero semplificare la realizzazione di grandi opere e semplificare alcuni aspetti relativi alla fase esecutiva degli appalti pubblici ed incentivare la realizzazione di grandi opere.
Il DDL, oltre ad adottare modifiche normative, attribuisce alcune deleghe in materia di trasporti, infrastrutture ed edilizia per cui, in tali frangenti, esso diventerà pienamente operativo solo dopo che saranno adottati i decreti legislativi specifici.
Fra le misure più interessanti in materia di contratti pubblici, viene modificato il D. Lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti) introducendo maggiore flessibilità delle regole riguardanti la ripartizione dell’esecuzione dei lavori tra le imprese che hanno partecipato a una gara di affidamento associandosi in raggruppamento temporaneo (RTI), prevedendo anche percentuali diverse da quelle corrispondenti alle quote di partecipazione indicate in sede di gara. L'esecutore dei lavori dovrà ovviamente essere in possesso delle qualifiche necessarie, come dovrà essere accertato in via preventiva dal committente.
Inoltre, per garantire maggiore liquidità alle imprese che operano nel settore degli appalti pubblici, il DDL prevede - per lo svincolo progressivo della garanzia in base all’avanzamento dell’esecuzione del contratto - la riduzione dal 25% al 20% della percentuale relativa all’ammontare residuo dell’importo garantito non svincolabile fino al collaudo, che attualmente rischiava di restare bloccato per anni. Ulteriormente ridotti i termini per lo svincolo nei settori speciali (energia, acqua, trasporti, poste), la messa in esercizio delle opere prima del loro collaudo, se protratta per oltre 12 mesi, darà luogo allo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione.
Per incentivare il settore edilizio, l'Esecutivo punta sul recupero del patrimonio edilizio esistente, prevedendo l'applicazione di una politica di riduzione degli oneri di costruzione relativi a ristrutturazioni e recuperi edilizi, differenziando i contributi di costruzione rispetto alle nuove opere, così da rendere più vantaggioso il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio, tramite l'ennesima modifica del D.P.R. n. 380/2001 (TUE).
La norma riscrive parte dell'art. 16 del TUE, prevedendo che i Comuni abbiano la facoltà di determinare costi di costruzione minori per le ristrutturazioni, rispetto alle nuove edificazioni, graduando l’incidenza degli oneri sulla base dell’ampiezza del territorio, dell’andamento demografico, delle caratteristiche geografiche e delle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici. In questo modo si favorirebbe un utilizzo virtuoso degli immobili esistenti, limitando il consumo del territorio, in conformità all'obiettivo indicato da Monti qualche settimana fa in una conferenza stampa.
Infine, l'art. 12 del DDL delega il Governo ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del DDL, uno o più decreti legislativi per il riordino complessivo dell'attività edilizia, come da molti ormai da tempo auspicato.
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