In una recente sentenza, il Consiglio di Stato ( n. 2063 del 30.04.2013 ) ha confermato che la sanzione amministrativa comminata dal Comune quando non sia possibile procedere alla demolizione dei manufatti abusivi (i) non necessita di alcuna motivazione (neppure nel caso in cui sia intercorso un lungo lasso temporale fra l'abuso e la sanzione) e (ii) p uò essere comminata anche nei confronti dell'acquirente incolpevole che ne abbia scoperto l'esistenza dopo aver sottoscritto l'atto pubblico di compravendita. La pronuncia è interessante, in quanto alcune sentenze avevano affermato il dovere del Comune di motivare tali sanzioni (Cons. Stato n. 247/1996, T.A.R. Piemonte, 13.3.2002, n. 636, T.A.R. Lombardia, Milano, 3.10.2001, n. 6250), qualora fra il momento dell'abuso e l'applicazione della sanzione fosse trascorso un tempo così lungo da determinare un affidamento incolpevole del privato nella legittimità dell'opera realizzata. Secondo la sentenza...
Spunti e riflessioni nell'ambito del diritto immobiliare, edilizio e urbanistico