In una recente sentenza, il Consiglio di Stato (n. 2063 del 30.04.2013) ha confermato che la sanzione amministrativa comminata dal Comune quando non sia possibile procedere alla demolizione dei manufatti abusivi (i) non necessita di alcuna motivazione (neppure nel caso in cui sia intercorso un lungo lasso temporale fra l'abuso e la sanzione) e (ii) può essere comminata anche nei confronti dell'acquirente incolpevole che ne abbia scoperto l'esistenza dopo aver sottoscritto l'atto pubblico di compravendita.
La pronuncia è interessante, in quanto alcune sentenze avevano affermato il dovere del Comune di motivare tali sanzioni (Cons. Stato n. 247/1996, T.A.R. Piemonte, 13.3.2002, n. 636, T.A.R. Lombardia, Milano, 3.10.2001, n. 6250), qualora fra il momento dell'abuso e l'applicazione della sanzione fosse trascorso un tempo così lungo da determinare un affidamento incolpevole del privato nella legittimità dell'opera realizzata.
Secondo la sentenza in esame, invece, tale obbligo di motivazione non sussisterebbe in quanto la consapevolezza o meno dell'abuso sarebbe irrilevante ai fini dell'applicazione della sanzione, che presuppone solo l'accertamento di elementi oggettivi (tipologia, consistenza, momento dell'esecuzione, ecc.), nè la normativa sancisce alcun obbligo di motivazione a carico della P.A..
Del resto, precisa ancora il Consiglio di Stato, richiamando un'altra sentenza (quella del 5 aprile 2013, n. 1886), l'abuso edilizio è un illecito a carattere permanente, ossia perdura nel tempo fino alla sanatoria del manufatto abusivo o alla sua distruzione."L’acquirente" quindi "subentra nella situazione giuridica del dante causa (il venditore) che – consapevolmente o meno - ha violato la normativa urbanistica ed edilizia e poiché, se ignaro dell’abuso al momento della alienazione, può agire nei confronti del dante causa anche prima dell’esercizio dei poteri repressivi da parte del Comune, a maggior ragione quando riceva un pregiudizio in conseguenza dei doverosi atti amministrativi repressivi, può agire sia nei confronti del notaio che in ipotesi non abbia rilevato l’assenza del titolo edilizio, sia nei confronti del dante causa e dell’autore dell’abuso".
All'acquirente non resta altro da fare che pagare la sanzione al Comune e poi, ove possibile, intentare una causa contro il Notaio e l'autore dell'abuso.
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