Fra il momento della richiesta di un permesso di costruire e il rilascio del titolo, possono trascorrere mesi, durante i quali il Comune può procedere ad aggiornare le tabelle per il calcolo degli oneri di urbanizzazione.
Sorge, quindi, un dubbio, quali sono gli oneri che il Comune può legittimamente applicare? Quelli vigenti al momento della domanda o al rilascio del titolo abilitativo?
Dalla lettura della giurisprudenza amministrativa si può desumere il seguente principio generale, che permette dare una risposta ai quesiti: l'obbligo del cittadino di corrispondere il contributo nasce al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio (Cons. Stato 13.06.2003 n. 3332), quindi è a tale momento che bisogna fare riferimento per il calcolo del contributo (Cons. Stato 19.07.2004 n. 5197).
Da tale principio discende che:
- gli oneri di urbanizzazione devono essere calcolati sulla base delle tabelle approvate dal Comune e vigenti alla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio;
- non è rilevante al fine del calcolo degli oneri il momento del suo ritiro del permesso di costruire;
- il momento rilevante è quello del rilascio della concessione anche nell'ipotesi di concessione in sanatoria (Cons. Stato 26.03.2003 n. 1564)
Se il Comune aggiorna le tabelle successivamente al rilascio del titolo abilitativo può richiedere un'integrazione degli oneri già fissati?
La richiesta del Comune di modificare o di procedere ad un'integrazione del contributo, con la motivazione che le tabelle parametriche sono state aggiornate dopo il rilascio della concessione, è illegittima (TAR Piemonte, 29.11.2005 n. 3832), in quanto non vi può essere applicazione retroattiva delle tabelle approvate successivamente al rilascio del titolo (TAR Sardegna, 30.01.2013 n. 75).
Qual è la documentazione che il Comune deve prendere in considerazione per il calcolo del contributo?
Il calcolo del contributo scaturisce dall'applicazione dei parametri alla situazione oggettiva quale risulta dal progetto assentito. Infatti, il Comune per calcolare l'importo dovuto dal richiedente deve far riferimento alla domanda di concessione e ai suoi allegati, nonchè alle dichiarazioni ivi contenute.
In altri casi, il Comune può rideterminare l'ammontare del contributo successivamente al rilascio del titolo abilitativo edilizio?
Il Comune può sempre esercitare il proprio diritto di autotutela e procedere alla revisione del contributo, qualora si renda conto di essere incorsa in errore nella liquidazione o nel calcolo del contributo (Cons. Stato 06.05.1997 n. 458).
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