Dal 12 febbraio 2013, i privati e le aziende che vogliano ottenere il rilascio di un permesso di costruire si devono interfacciare direttamente con il SUE (Sportello Unico Edilizia), senza più doversi rivolgere alle singole amministrazioni interessate per ottenere le autorizzazioni propedeutiche al rilascio del titolo abilitativo.
Nelle intenzioni del Legislatore (e nelle speranze degli interessati), questa modifica normativa dovrebbe comportare un consistente risparmio in termini di tempo e di adempimenti burocratici.
Quindi, niente più mattinate perse fra ASL e Vigili del Fuoco per ottenere un permesso di costruire?
La nuova norma dice di no: basterà rivolgersi direttamente al SUE del Comune interessato. L'art. 5 del TUE (come modificato dalla legge di conversione n. 134/2012 del "Decreto Sviluppo" n. 83/2012) prevede, infatti, che il SUE debba richiedere direttamente le autorizzazioni necessarie alle amministrazioni coinvolte nel procedimento (sia interne che esterne al Comune) e queste ultime provvederanno a trasmetterle direttamente allo Sportello.
Quanto può durare l'intero procedimento? Secondo la normativa, 100 giorni al massimo dal momento della presentazione della domanda.
Il reperimento della documentazione deve concludersi, infatti, entro i successivi 60 giorni, in caso contrario viene convocata una conferenza di servizi per conoscere i pareri delle Amministrazioni mancanti. Il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi costituisce titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento. Dal termine della procedura di acquisizione della documentazione (che si inserisce nella fase istruttoria del procedimento), il responsabile del procedimento dovrà concludere la procedura entro 30 giorni (40 giorni nel caso in cui il responsabile del procedimento abbia comunicato al richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di permesso di costruire, come stabilito dall'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, poiché in questa ipotesi il richiedente ha tempo 10 giorni per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti).
Nel caso in cui vi siano immobili sottoposti a vincolo? Il SUE acquisisce il relativo parere nella conferenza di servizi. Se il parere è negativo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
Nello specifico, quali sono gli atti acquisiti direttamente?
La norma modifica, integrandolo, il vecchio elenco contenuto nell'art. 5 del TUE:
- il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1 TUE;
- il parere dei Vigili del Fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;
- le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94 del TUE;
- l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
- l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
- gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004), fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice;
- il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita' edilizia nella laguna veneta nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
- il parere dell'autorita' competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;
- gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
- il nulla osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette.
Cosa cambia per la documentazione catastale?
Secondo il neo-inserito art. 9-bis del TUE, le amministrazioni dovranno "acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non potranno richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicita' e sull'autenticita' di tali documenti, informazioni e dati".
Cosa cambia in caso di DIA/SCIA?
Ai sensi dell'art. 23, comma 1bis, del TUE, nei casi in cui la normativa vigente l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Costituiscono eccezione i casi in cui sussistano "vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria".
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