D.L. 6 giugno 2012 n. 74: interventi urgenti per le province colpite dal sisma. Sintesi delle disposizioni in materia edilizia ed urbanistica.
L'8 giugno scorso, a seguito del sisma che ha colpitole province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, è entrato in vigore il D.L. n. 74, che disciplina numerosi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite.
Di seguito una sintesi dei provvedimenti maggiormente rilevanti nell'area urbanistico-edilizia.
Ripristino dell'agibilità di edifici e strutture (art. 3, commi 5-10): è possibile effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture, nelle more del completamento della verifica di agibilità dei sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, tramite una perizia, asseverata da parte di professionista abilitato. Tale perizia deve includere i dati delle schede AeDES, integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità tra gli eventi sismici del 20-29 maggio e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, che sarà utilizzata anche al fine del riconoscimento dei contributi.
Una volta in possesso della perizia asseverata, gli interessati potranno comunicare ai Comuni l'avvio dei lavori edilizi di ripristino, indicando il nome del progettista abilitato responsabile della progettazione, quello del direttore dei lavori e dell'impresa appaltatrice. Alla comunicazione deve essere allegata documentazione o autocertificazione del rispetto della normativa applicabile, con particolare riferimento a quella edilizia, di sicurezza e antisismica. Qualora non allegata alla comunicazione, la documentazione per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio, nonchè per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo delle strutture, può essere presentata entro 60 giorni dall'inizio dei lavori.
In merito al complesso tema della agibilità degli stabilimenti produttivi, occorre tenere in considerazione che l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 2 giugno 2012 (testo qui), ha imposto ai titolari delle attività produttive ubicate nei Comuni interessati dal sisma di acquisire la certificazione di agibilità sismica, rilasciata da professionista abilitato a seguito di verifica di sicurezza.
Di seguito una sintesi dei provvedimenti maggiormente rilevanti nell'area urbanistico-edilizia.
Ripristino dell'agibilità di edifici e strutture (art. 3, commi 5-10): è possibile effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture, nelle more del completamento della verifica di agibilità dei sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, tramite una perizia, asseverata da parte di professionista abilitato. Tale perizia deve includere i dati delle schede AeDES, integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità tra gli eventi sismici del 20-29 maggio e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, che sarà utilizzata anche al fine del riconoscimento dei contributi.
Una volta in possesso della perizia asseverata, gli interessati potranno comunicare ai Comuni l'avvio dei lavori edilizi di ripristino, indicando il nome del progettista abilitato responsabile della progettazione, quello del direttore dei lavori e dell'impresa appaltatrice. Alla comunicazione deve essere allegata documentazione o autocertificazione del rispetto della normativa applicabile, con particolare riferimento a quella edilizia, di sicurezza e antisismica. Qualora non allegata alla comunicazione, la documentazione per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio, nonchè per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo delle strutture, può essere presentata entro 60 giorni dall'inizio dei lavori.
In merito al complesso tema della agibilità degli stabilimenti produttivi, occorre tenere in considerazione che l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 2 giugno 2012 (testo qui), ha imposto ai titolari delle attività produttive ubicate nei Comuni interessati dal sisma di acquisire la certificazione di agibilità sismica, rilasciata da professionista abilitato a seguito di verifica di sicurezza.
Sul punto, molto si è detto negli scorsi giorni, ma il Decreto Legge cerca di fare un po' di luce in proposito (art. 3, commi 7 e 8). Innanzitutto indicando quali sono le "norme tecniche vigenti", ossia il cap. 8 del D.M. delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 ("Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni").
Nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza, potrà essere rilasciato un certificato di agibilità sismica, nel caso in cui non siano riscontrate le seguenti carenze strutturali,
- mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
- presenza di elementi di tamponatura prefabbricati, non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
- presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale, causandone il danneggiamento o il collasso;
o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state risolte.
La certificazione deve essere depositata dal professionista abilitato presso il Comune territorialmente competente (ossia quello ove si trova l'immobile).
La verifica di sicurezza dovrà essere effettuata entro 6 mesi dalla entrata in vigore del Decreto Legge, ossia entro l'8 dicembre 2012. Tale controllo deve accertare che il livello di sicurezza dell'edificio sia almeno pari al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Questo valore dovrà comunque essere raggiunto nel caso in cui si rendessero necessari interventi di miglioramento sismico, che dovranno essere eseguiti entro ulteriori 18 mesi.
Al fine di consentire ai tecnici di procedere alla verifiche nelle aree colpite da sisma, il Decreto Legge (art. 8 comma 15) stabilisce che nei restanti comuni della regione Emilia Romagna, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio dei lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94 del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001), trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (art. 2): il Decreto Legge istituisce il "Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012" per le finalità (davvero tante) previste dal decreto. Il Fondo è così finanziato:
- fino a 500 mln di Euro con le risorse derivanti dall'aumento dell'accisa sul carburante di 2 cent/litro;
- con le risorse eventualmente rinvenienti dal Fondo di Solidarietà dell'UE (Reg. CE n. 2012/2002);
- con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici;
- per un miliardo di Euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Il Fondo sarà ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta di Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. La proposta di riparto dovrà essere basata su criteri oggettivi, aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati dalle singole Regioni.
Il decreto del Presidente del Consiglio previsto dall'art. 2 del Decreto Legge è necessario affinchè siano adottati i provvedimenti di cui all'art. 3 che erogano contributi del Fondo in favore di privati e imprese per:
- la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
- i beni mobili di proprietà di imprese produttive, industriali, commerciali, attività agricole, zootecniche, artigianali, turistiche, professionali e di servizi (previa presentazione di perizia giurata);
- i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;
- i danni agli edifici di interesse storico artistico;
- gli oneri sostenuti da soggetti che abitano in locali sgomberati per traslochi e depositi, nonché le risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;
- la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma per garantirne la continuità produttiva.
I contributi sono al netto di eventuali risarcimenti assicurativi.
Sospensione termini contrattuali e causa di forza maggiore: l'articolo 6 comma 4 del Decreto Legge stabilisce, fra l'altro, che i termini per gli adempimenti contrattuali sono sospesi dal 20 maggio 2012 al 30 luglio 2012.
L'art. 8 comma 1 sancisce, fra l'altro, la sospensione del pagamento , fino al 30 settembre 2012, per quanto riguarda
- i canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili di proprietà dello Stato o degli Enti Pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
- le rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche o dagli intermediari finanziari indicati negli articoli 106 e 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. n. 385/1993), comprensivi dei relativi interessi.
La norma (art. 8, comma 6) sancisce che il sisma del 20-29 maggio 2012 deve considerarsi causa di forza maggiore agli effetti dell'art. 1218 c.c.: l'inadempimento o il ritardo della prestazione contrattualmente prevista sarà considerato dipendere da causa non imputabile al debitore, il quale non sarà quindi considerato responsabile dell'inadempimento e, conseguentemente, non sarà tenuto al risarcimento del danno.
La disposizione è applicabile ai contratti in cui una delle parti, o entrambe, siano soggetti residenti, con sede operativa o esercizio dell'attività produttiva nei comuni interessati dal sisma.
Energie rinnovabili (art. 8 comma 7): gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012 (non quindi quelle interessate dal terremoto del 29 maggio 2012), distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del Decreto Legge purchè entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013.
Interventi a sostegno delle PMI: il Decreto Legge prevede, oltre al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, anche altri interventi dirette a stimolare la ripresa economica delle PMI ubicate nei territori colpiti dal sisma, fra cui:
- per la durata di 3 anni dall'entrata in vigore del Decreto, l'intervento, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, della L. n. 662/1996, per un importo massimo garantito per singola impresa di Euro 2,5 milioni. Il Fondo non finanzia direttamente le imprese, ma rilascia le garanzie richieste dai soggetti finanziatori (per un approfondimento sul tema vedi qui);
- la concessione di agevolazione, nella misura di 100 milioni di Euro, nella forma del contributo in conto interessi (in breve, lo Stato paga una quota degli interessi del finanziamento erogato alle imprese dagli istituti di credito). Il Decreto Legge demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Economia e di quello dello Sviluppo Economico, la fissazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi, pertanto allo stato non è dato sapere quale sia la misura massima del contribuito, pari ad una percentuali degli interessi del capitale erogato;
- la concessione di contributi per 50 milioni di Euro per l'attività di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti. Alla disciplina dei criteri delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni, provvede la Regione Emilia Romagna.
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